DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 1418
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Servizi in assuntoria
Gli assuntori possono essere utilizzati per l'espletamento a) di tutti i servizi normalmente necessari nelle stazioni afferenti al trasporto delle persone e delle cose e di altri servizi di stazione, compresi la manovra di apparati centrali di deviatoi, di passaggi a livello di apparati di blocco, anche in piena linea, nonche' del servizio di pulizia; b) di tutti i servizi necessari nelle fermate e cioe' in quegli impianti in cui non si possono effettuare incroci e precedenze dei treni e che, di regola, non intervengono nel distanziamento dei treni; c) del servizio di custodia, di manovra anche a distanza e di eventuali servizi accessori ai passaggi a livello; d) del servizio di accudienza e vigilanza di segnali, di vigilanza di punti o tratte speciali della linea ferroviaria e di eventuali incarichi accessori ai detti servizi. I servizi di cui al presente articolo, esclusa la vigilanza dei tratti della linea, debbono essere affidati ad incaricati, anziche' ad assuntori, quando l'espletamento del servizio non comporti l'obbligo del presenziamento, durante gli intervalli tra le singole prestazioni effettive. Gli assuntori non possono comunque essere utilizzati in mansioni di dirigenza nella circolazione dei treni.
Art. 2
Classificazione delle assuntorie
Gli incarichi che sono affidati in assuntoria debbono essere classificati, con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, distintamente per quelli di cui ai punti a) e b) e per quelli di cui ai punti c) e d) dell'art. 1, in quattro categorie contraddistinte con le lettere A, B, e D per ciascuno dei due gruppi, corrispondente alla classificazione prevista dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. Per la classificazione delle assuntorie debbono essere considerate le prestazioni normalmente connesse con il tipo di servizio espletato, retribuendo con compensi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 18, le prestazioni inerenti a particolari incarichi, anche se continuativi e permanenti.
Art. 3
Albo degli aspiranti assuntori
Presso ogni direzione compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato deve essere tenuto un albo pubblico degli aspiranti assuntori. Copia aggiornata di tali albi deve essere tenuta anche presso il Servizio personale della Direzione generale. ((Ogni albo deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni: sezione I, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di stazione e ad assuntorie di fermata abilitate ai servizi viaggiatori, bagagli e merci o al solo servizio merci: sezione II, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di fermata non abilitate al servizio merci e ad assuntorie di posti di blocco in piena linea; sezione III, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea)). Gli albi degli aspiranti assuntori sono a posti limitati. Il numero dei posti dell'albo viene stabilito, partitamente per ognuna delle sezioni sopra indicate, dal direttore generale dell'Azienda almeno ogni tre anni, calcolando il presumibile fabbisogno di nuovi assuntori in un triennio maggiorato del venti per cento. L'ordine di iscrizione nelle singole sezioni dell'albo e' dato: 1) dall'anzianita' di iscrizione nell'albo; 2) a parita' di anzianita', dall'ordine di graduatoria del concorso.
Art. 4
Bandi di concorso - Prove e punteggi
I direttori compartimentali, per coprire i posti vacanti di ogni singola sezione dell'albo debbono bandire appositi, separati concorsi, per titoli ed esami. Il concorso e' bandito quando il numero degli iscritti nella sezione dell'albo sia inferiore al numero delle assuntorie che dovranno presumibilmente essere assegnate nel prossimo periodo di un anno. Il bando di concorso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, deve sempre indicare fra l'altro: 1) la sezione dell'albo per cui e' bandito il concorso, precisando i servizi rientranti in detta sezione; 2) il termine utile per la presentazione della domanda, termine che deve essere non inferiore a trenta ne' superiore a novanta giorni dalla pubblicazione del bando; 3) tutti i requisiti richiesti al candidato. Le prove di esame dei concorsi sono le seguenti. Per la sezione I: prove scritte: a) composizione di italiano; b) problema di aritmetica; c) prova orale unica comprendente: aritmetica elementare e nozioni di geografia ferroviaria; gestioni viaggiatori, bagagli e merci dirigenza unica e normale, segnalamento e passaggi a livello. Per la sezione II: d) prova orale unica comprendente: cultura generale (italiano, aritmetica elementare e nozioni di geografia ferroviaria); nozioni sulle gestioni viaggiatori e bagagli; dirigenza unica e normale; segnalamento e passaggi a livello. Sia per la sezione I che per la II sono ammesse le seguenti prove facoltative: e) telegrafo; f) blocco. Per la sezione III: g) prova orale unica comprendente: dettato; lettura di un brano di prosa; lettura dell'orario ferroviario di servizio; operazioni aritmetiche fondamentali, nonche' addizione e sottrazione di numeri complessi di tempo; regolamenti di servizio con particolare riferimento alla custodia di passaggi a livello. Per le prove sopra indicate, per le quali deve prevedersi un piu' dettagliato programma nei singoli bandi di concorso, sono assegnati i seguenti punti: per ciascuna delle prove di cui ai punti a), b), c), d) e g) punti da 0 a 30: per ciascuna delle prove di cui ai punti e) ed f) punti da 0 a 1,50. I concorrenti alla sezione I per essere ammessi a sostenere le prove orali e Facoltative debbono avere conseguito non meno di 18/30 in ciascuna delle prove scritte e non meno di 21/30 in media fra le due prove stesse. Sono dichiarati idonei coloro che riportano nella prova orale almeno 18/30. Agli idonei sono inoltre attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: A) punti 0,50 per ogni anno intero di prestazioni rese nelle assuntorie o come incaricati, fino ad un massimo di 5 punti. B) punti 0,50 per ognuna delle seguenti abilitazioni ed idoneita' fino ad un massimo di 2 punti complessivi: Abilitazioni: 1) telegrafo; 2) movimento; 3) freni, scambi e manovre; 4) esercizio con sistema di blocco; 5) servizio con dirigente unico; 6) scorta carrelli. Nei concorsi per la sezione I sono considerate anche le seguenti abilitazioni: 7) gestione viaggiatori e bagagli; 8) gestione merci; 9) presa in consegna e riconsegna delle merci trasportate sui bagagliai dei treni. Idoneita': 1) alle finzioni di assistente di stazione; 2) ai servizi di vigilanza sulla linea; 3) conseguita in concorsi per l'iscrizione all'albo degli aspiranti assuntori. Tutte le abilitazioni ed idoneita', per essere utili agli effetti del presente punteggio, debbono essere state conseguite presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. C) punti 0,50 per ogni persona di famiglia riconosciuta idonea ad essere di ausilio all'assuntore nell'espletamento delle sue mansioni, fino ad un massimo di punti 1,50. D) punti 0,20 per ogni anno intero di prestazioni rese in qualita' di dipendente dell'Azienda purche' non dimissionario, revocato o destituito, fino ad un massimo di punti 2. E) punti 0,25 per ogni anno intero di prestazioni, fino ad un massimo di punti 2, rese in qualita' di dipendente da imprese appaltatrici per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con utilizzazione in uno o piu' dei seguenti servizi: 1) deviatoi; 2) carrello automotore; 3) mezzi meccanici di trazione su strada ferrata; 4) manovre nelle stazioni; 5» manutenzione dell'armamento; 6) guardamerci. F) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anche se deceduto dopo la cessazione" dal servizio. G) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui all'art. 13. I punteggi aggiuntivi sono cumulabili, ad eccezione di quelli previsti ai punti F) e G) che sono fra loro alternativi.
Art. 5
Candidati
Per partecipare al concorso i candidati debbono possedere, oltre agli altri requisiti, almeno il seguente titolo di studio: 1) licenza di scuola media inferiore per concorrere alla sezione I dell'albo (stazioni); 2) licenza di quinta elementare per concorrere alle altre sezioni dell'albo. Al concorso possono partecipare anche coloro che siano gia' iscritti in uno o piu' albi compartimentali di aspiranti assuntori o nel ruolo speciale degli assuntori. Ai concorsi non possono partecipare gli assuntori revocati dall'incarico ai sensi dell'art. 30. L'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti richiesti, e' deliberata, con provvedimento motivato, dal direttore compartimentale.
Art. 6
Requisiti psico-fisici
I requisiti fisici, psichici e sensoriali, agli effetti dell'iscrizione e della cancellazione sia nell'albo che nei ruoli compartimentali, sono stabiliti in apposite tabelle predisposte dagli organi sanitari dell'Azienda, approvate dal direttore generale e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.
Art. 7
Commissione - Graduatoria degli idonei
Le Commissioni esaminatrici per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 4 sono nominate con provvedimento del direttore generale e sono costituite da dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e precisamente: da un presidente di qualifica non inferiore a quella di ispettore principale; da due membri con qualifica non inferiore a quella di segretario principale ed equiparata; da un segretario con qualifica non inferiore a quella di segretario ed equiparata. La graduatoria degli idonei, approvata dal direttore compartimentale, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.
Art. 8
Iscrizione nell'albo
L'iscrizione nell'albo degli aspiranti assuntori e' effettuata con provvedimento del direttore compartimentale, seguendo l'ordine di graduatoria, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, nonche' della permanenza di quelli di cui ai punti a), c) e d), dello stesso art. 4, fino a copertura dei posti messi a concorso.
Art. 9
Applicablita' delle norme sui pubblici concorsi
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme di carattere generale concernenti i pubblici concorsi per l'assunzione nelle ferrovie dello Stato.
Art. 10
Cancellazione dall'albo
Il direttore compartimentale dispone la cancellazione dall'albo degli aspiranti assuntori in uno dei seguenti casi: I. - Rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico di assuntore nell'assuntoria assegnatagli. Non puo' in ogni caso ritenersi ingiustificata la rinuncia che sia motivata da a) prestazione di servizio militare; b) impossibilita' di trasferimento immediato derivante da malattia dell'aspirante o dei suoi familiari conviventi ed a carico; c) mancanza di alloggio nell'assuntoria di destinazione quando l'aspirante abbia carico di famiglia; d) causa di forza maggiore. La mancata risposta da parte dell'aspirante, entro i termini prescritti dalla Azienda nella comunicazione di conferimento di assuntoria, produce gli stessi effetti della rinuncia ingiustificata. Tuttavia, ove sia accertato che la mancata risposta non dipese da volonta' dell'aspirante, questi conserva il diritto all'iscrizione nell'albo. Non piu' inoltre essere cancellato d'ufficio da una sezione dell'albo l'aspirante che abbia rifiutato o accettato l'incarico di assuntore conferitogli in base all'iscrizione in altra sezione o in altro compartimento. II. - Inidoneita' fisica accertata in qualsiasi momento dall'Azienda a mezzo dei propri funzionari medici. Quando le condizioni fisiche dell'aspirante consentano la sua utilizzazione in assuntorie che comportino prostazioni compatibili con le sue condizioni fisiche, l'aspirante puo' essere mantenuto nell'albo con l'annotazione delle mansioni per le quali e' idoneo. III. - Rinucia scritta dell'aspirante. IV. - Perdita dei requisiti prescritti ai punti a), c), d), dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. V. - Raggiungimento del 65° anno di eta', se trattasi di aspirante reiscritto nell'albo ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e compimento del 50° anno di eta', negli altri casi. VI. - Decorso di un quinquennio dalla data di iscrizione o reiscrizione nell'albo quando l'interessato non abbia richiesto per iscritto la conferma dell'iscrizione almeno tre mesi prima della scadenza di detto termine. VII. - Conferimento dell'incarico di assuntore in una assuntoria del compartimento e della sezione in cui l'aspirante e' iscritto. In caso di prolungata assenza dal lavoro dell'assuntore non ancora iscritto nel ruolo speciale e sempreche' l'assenza stessa risulti pienamente giustificata, il direttore compartimentale puo' disporre la sospensione dall'incarico e la reiscrizione nell'albo degli aspiranti, al posto di graduatoria precedentemente occupato. Quando gli sia nuovamente conferito l'incarico di assuntore, il periodo di prestazioni rese precedentemente alla sospensione dell'incarico e' utile agli effetti del computo delle trecento giornate di cui all'art. 13. Il direttore compartimentale dispone altresi' la sospensione dell'efficacia della iscrizione nell'albo nei confronti dell'aspirante che sia sottoposto a procedimento penale o ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Azienda, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo. Contro i provvedimenti di cancellazione dall'albo o di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato, al direttore generale, che decide in via definitiva.
Art. 11
Consistenza dei posti di assuntore
Il numero degli assuntori, da stabilirsi dal direttore generale ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, deve essere ripartito in relazione alle mansioni corrispondenti alle singole sezioni dell'albo degli aspiranti.
Art. 12
Assegnazione di assuntorie
Al verificarsi di disponibilita' di un posto di assuntoria, da segnalare nel Foglio disposizioni compartimentale, l'Azienda puo' coprire il posto medesimo mediante trasferimento di altri assuntori. Il direttore compartimentale conferisce il posto che per ultimo restera' vacante all'aspirante risultante primo nella relativa sezione dell'albo. Quando vi sia disponibilita' di piu' posti di assuntore, puo' derogarsi dalla norma di cui al precedente comma previo consenso scritto di tutti gli aspiranti interessati. Si puo' derogare dall'ordine di iscrizione nell'albo a favore del coniuge, di un parente entro il 3° grado ed affine entro il 2° grado dell'assuntore cessato dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti a), b), e), dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. Tale deroga e' ammessa a domanda dell'interessato purche' il richiedente sia iscritto nell'albo e convivente con l'assuntore stesso al momento della cessazione dall'incarico di quest'ultimo. Quando vi sia piu' di un familiare ad avanzare domanda, la precedenza deve essere data, nell'ordine, al coniuge, ad un parente, ad un affine; a parita' di vincolo si ha riguardo al grado ed a parita' anche di grado all'ordine di iscrizione nell'albo. I figli naturali, adottivi ed affiliati sono equiparati ai figli legittimi o legittimati. La stessa deroga dall'ordine di iscrizione nell'albo e con le stesse norme e' ammessa per coprire un posto di assuntore nello stesso impianto cui e' addetto un assuntore familiare di un aspirante iscritto nell'albo.
Art. 13
Iscrizione nel ruolo speciale
Dopo un periodo di un anno dal conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo precedente, con almeno trecento giornate di effettive prestazioni in tale periodo, l'assuntore riconosciuto meritevole e' iscritto nel ruolo speciale. Dal computo delle trecento giornate sono escluse le assenze dovute a qualsiasi causa, nonche' i riposi settimanali e le festivita'. Ove, dopo l'anno dal conferimento dell'incarico, l'assuntore non abbia ancora raggiunto le trecento giornate di effettive prestazioni, per deliberare l'iscrizione a ruolo deve attendersi il verificarsi di tale condizione. Per l'iscrizione nel ruolo viene redatto a cura del capo divisione un rapporto informativo sulla base di uno schema predisposto dall'Azienda, nel quale vengono posti in rilievo le qualita' professionali, il comportamento in servizio e fuori dell'assuntore, e quanto altro possa essere utile ai fini di esprimere nei suoi confronti un giudizio che, nel suo complesso lo riconosca o meno meritevole dell'iscrizione nel ruolo speciale. L'iscrizione nel ruolo speciale e' deliberata dal direttore compartimentale. Avverso la non iscrizione nel ruolo speciale da deliberare con provvedimento motivato - e' ammesso ricorso al direttore generale, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato. L'assuntore riconosciuto non meritevole della iscrizione nel ruolo viene mantenuto nell'incarico per un ulteriore periodo di un anno, al termine del quale, se riconosciuto ancora non meritevole, viene immediatamente privato dell'incarico.
Art. 14
Costituzioni
Quando non sia possibile sostituire un assuntore assente per qualsiasi causa, mediante altro assuntore, la Divisione competente puo' provvedere alla sostituzione con un aspirante assuntore iscritto nell'albo, indipendentemente dal posto occupato da quest'ultimo nell'albo stesso. Durante tali incarichi l'aspirante assume la denominazione di sostituto.
Art. 15
Promessa solenne
Per poter assumere l'incarico conferitogli ai sensi dell'art. 12 l'aspirante deve prestare promessa solenne, alla presenza del capo del reparto e di due testimoni. Il rifiuto a prestare la promessa solenne e' considerato, a tutti gli effetti, rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico.
Art. 16
Obblighi, turni di servizio, orario
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