LEGGE 12 agosto 1962, n. 1428
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1939 e l'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1950 tra le Ferrovie italiane dello Stato e lo Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera.
Art. 2
Piena ed intera escuzione, e' data alla Convenzione ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 16 della Convenzione suddetta.
SEGNI FANFANI - PICCOLI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - RUMOR - MATTARELLA - CORBELLINI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia per l'esecuzione del servizio ferroviario di frontiera (Roma, 5 ottobre 1959). CONVENTION CONCERNANT L'EXECUTION DU SERVICE FERROVIAIRE DE FRONTIERE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE Parte di provvedimento in formato grafico Accordo tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie jugoslave per l'esecuzione del servizio ferroviario di frontiera (Lubiana, 12 novembre 1959). ACCORD ENTRE LES CHEMINS DE FER DE L'ETAT ITALIENS (F.S.) ET LES CHEMINS DE FER YOUGOSLAVES (J.Z.) POUR L'EXECUTION DU SERVICE FERROVIAIRE DE FRONTIERE SUR LES VOIES DE FRONTIERE ET DANS LES GARES DE TRANSMISSION ENTRE LA REPUBLIQUE D'ITALIE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE Parte di provvedimento in formato grafico
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