DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1962, n. 1437

Type DPR
Publication 1962-06-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 700, istituitiva del ruolo organico unico del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Nomina

La nomina in prova a vice ragioniere economo nel ruolo della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica di eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 - salvo le deroghe al limite massimo di eta' stabilite da leggi speciali - in possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e del diploma di ragioniere e perito commerciale. ((1))

Art. 2

Prove del concorso

Gli esami previsti dall'art. 1 constano di due prove scritte e di un orale. Le prove scritte consistono, rispettivamente: 1) nello svolgimento di un tema di ragioneria generale; 2) nello svolgimento di un tema di cultura generale riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna. La prova e' rivolta ad accertare la capacita' del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza. Ai concorrenti sono assegnate sei ore per ciascuna prova. La prova orale verte sui seguenti argomenti: 1) Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; 2) Elementi di ragioneria generale - Elementi di contabilita' di Stato - Regolamento di contabilita' dei convitti nazionali; 3) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: servizi centrali e periferici; corpi consultivi; I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato.

Art. 3

Ripartizione del punteggio

La Commissione esaminatrice del concorso dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale. La media dei punti riportati nelle prove scritte si esprime in decimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale s'intende superata qualora il candidato vi abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva si esprime in ventesimi ed e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 4

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso e' composta: da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, che la presiede; da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5

Disposizioni transitorie

Al primo concorso a posti di vice ragioniere economo, che sara' bandito dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi a partecipare anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado diverso da quello indicato nel precedente art. 1 e che abbiano prestato, in virtu' di formale provvedimento, lodevole servizio non di ruolo, per almeno due anni, negli educandati femminili dello Stato, anteriormente alla data suddetta, in qualita' di impiegati addetti ai servizi di economato, o di cassa o di segreteria.

Art. 6

Abrogazione

Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali. Sono abrogati gli articoli 23 e 24 e il secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.

Art. 7

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente decreto si osservano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte

dei conti, addi' 5 ottobre 1962

Atti del Governo,

registro n. 159, foglio n. 35. - VILLA

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