DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1962, n. 1438
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
L'avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise e' organizzato con carattere interprovinciale secondo le modalita' di cui al titolo secondo della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Art. 2
E' attribuito all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per l'Abruzzo ed il Molise, con sede in Pescara, l'esercizio delle funzioni inerenti al collocamento della categoria nella regione, con le seguenti, specifiche attribuzioni: a) disporre la istituzione delle speciali liste di iscrizione dei lavoratori al collocamento di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264; b) attuare il coordinamento delle modalita' previste dalla citata legge per le iscrizioni dei lavoratori nelle speciali liste e per la presentazione delle richieste di mano d'opera; c) autorizzare il trasferimento dei lavoratori migranti ed il rilascio del relativo certificato di avviamento; d) coordinare l'attivita' e i compiti degli Uffici di collocamento e degli Uffici provinciali del lavoro interessati per il reclutamento, la selezione e l'avviamento sia dei lavoratori locali sia di quelli migranti.
Art. 3
Chiunque aspiri ad essere impiegato nei lavori di raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola, e sia in possesso dei prescritti requisiti di legge, deve iscriversi presso l'Ufficio di collocamento del luogo di propria residenza, nelle liste speciali di cui al precedente art. 2. A cura dello stesso Ufficio di collocamento dovra' essere effettuata speciale annotazione, a tutti gli effetti, nelle normali liste di collocamento del periodo di occupazione del lavoratore nelle suddette attivita'.
Art. 4
Chiunque intenda assumere mano d'opera per la raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise deve farne richiesta: a) all'Ufficio comunale di collocamento della localita' in cui si svolgono i lavori, per l'impiego della mano d'opera locale; b) all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per l'Abruzzo ed il Molise di Pescara, per l'impiego della mano d'opera iscritta negli Uffici di collocamento di Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori. Al rilascio del certificato di avviamento dei lavoratori di cui alla precedente lettera a) provvede l'Ufficio di collocamento al quale viene rivolta la richiesta, ed al rilascio di quello dei lavoratori di cui alla lettera b) l'Ufficio di collocamento in cui questi risultano iscritti, su autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara.
Art. 5
E' istituito, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per l'Abruzzo ed il Molise, un Comitato consultivo interprovinciale per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola da costituirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, e' composto: a) da un funzionario in servizio presso uno degli Ispettorati compresi nella circoscrizione dell'Ispettorato regionale del lavoro per l'Abruzzo ed il Molise; b) dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Chieti e Teramo; c) da un membro in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste; d) da due membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; e) da due membri in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio; f) da due membri in rappresentanza dei coltivatori diretti; g) da tre membri in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura h) da quattro membri in rappresentanza dei lavoratori del commercio; i) da un rappresentante, rispettivamente: dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia; dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni; dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; di ciascuno degli Enti che a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 sono autorizzati all'esercizio dell'assistenza sociale, funzionanti in loco. I rappresentanti di categoria saranno prescelti tra i designati dalle organizzazioni interessate. Il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, si avvarra', a titolo consultivo, del Comitato di cui al presente articolo. A detto Comitato e' demandato di esprimere pareri a formulare proposte per il piano di impiego dei mezzi finanziari destinati all'assistenza, dei lavoratori migranti addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da favola.
SEGNI FANFANI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 34. - VILLA
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