DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1962, n. 1449

Type DPR
Publication 1962-08-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, che approva il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il regio decreto 4 giugno 1936, n. 1197, che sostituisce l'art. 41 del regolamento sopra citato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, contenente norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurali;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, che apporta variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 181, che approva il regolamento di esecuzione alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunita' di modificare le disposizioni riguardanti le visite d'ispezione agli uffici postali, telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

L'art. 41 del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, modificato dall'art. 1 del regio decreto 4 giugno 1936, n. 1197, e' sostituito dal seguente: "Le visite ispettive sono disposte tutte le volte che gli organi competenti ne ravvisino l'opportunita' nello esercizio della loro funzione di vigilanza. Gli Uffici appartenenti alle seguenti categorie, devono comunque, essere sottoposti a visite ispettive almeno una volta nei limiti di tempo appresso indicati: 1) Non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu eseguita l'ultima visita: a) le Casse provinciali e le Casse vaglia e risparmi, con verifica dei titoli di spesa pagati giacenti presso la coesistente ragioneria; b) i Depositi provinciali delle carte valori e degli stampati soggetti a controllo; c) le Casse dei circoli delle costruzioni. 2) Non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui fu eseguita l'ultima visita: a) le sezioni contabili o di cassa degli Uffici principali; b) gli Uffici principali aventi gestione contabile per la quale non sia stata legalmente costituita l'apposita sezione; c) gli Uffici locali di gruppo A. 3) Non oltre il terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui fu eseguita l'ultima visita: a) le ragionerie provinciali; b) i gestori provinciali dei depositi vari; c) gli economati - depositi provinciali; d) gli Uffici locali (esclusi quelli di cui al n. 2), le agenzie ed i recapiti, sempre che questi ultimi disimpegnino servizi a danaro o telegrafici. 4) Non oltre il quarto esercizio finanziario successivo a quello in cui fu eseguita l'ultima visita: a) i depositi di materiali dei Circoli delle costruzioni e dei Centri radioelettrici; b) gli Uffici principali non aventi gestione contabile; c) gli Uffici principali presso i quali funzioni la gestione contabile o la sezione cassa, nel quale caso la visita deve estendersi anche alla sezione medesima, indipendentemente dalla data in cui questa sia stata sottoposta a precedente visita; d) le officine telegrafiche: 5) Non oltre il quinto esercizio finanziario successivo a quello in cui fu eseguita l'ultima visita a) i depositi centrali di carte valori; b) i magazzini centrali di materiali e stampati. 6) Non oltre il decimo esercizio finanziario successivo a quello in cui fu eseguita l'ultima visita: a) il museo; b) la biblioteca. 7) Non oltre un anno dalla data di inizio di nuove gestioni: a) tutti gli uffici menzionati nei precedenti numeri o le sole sezioni contabili o di cassa allorquando i dirigenti in precedenza non abbiano avuto incarichi con simili o li abbiano disimpegnati con esito non soddisfacente. I recapiti abilitati a disimpegnare i soli servizi di posta-lettere e pacchi e le ricevitorie devono essere visitati soltanto nel caso che sorgano legittimi sospetti di abusi o di gravi irregolarita'".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1962

Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 51. - VILLA

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