DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1460
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 marzo 1956, per i dipendenti dalle aziende occupanti fino a 12 lavoratori che attendono alla lavorazione ed alla produzione dei bottoni ed articoli affini escluse le lavorazioni e la produzione dei bottoni metallici, di vetro, ecc., comunque regolati da altri contratti collettivi di lavoro, stipulato tra il Raggruppamento Nazionale Bottonieri, la Lega delle Libere Associazioni Artigiane italiane, la Confederazione Generale italiana dell'Artigianato e la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, la Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 ottobre 1959, la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 marzo 1956, per i dipendenti dalle aziende occupanti piu' di 12 lavoratori che attendono alla lavorazione ed alla produzione dei bottoni ed articoli affini, escluse le lavorazioni e la produzione dei bottoni metallici, di vetro, ecc., comunque regolate da altri contratti collettivi di lavoro, stipulato tra il Raggruppamento Nazionale Bottonieri, la Lega delle Libere Associazioni Artigiane italiane e la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, la Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; al quale hanno aderito in data 1 ottobre 1959 la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento;
Visto l'accordo 7 ottobre 1955, concernente l'anzianita' pregressa dei dipendenti dalle aziende associate alla Lega delle Libere Associazioni Artigiane italiane, allegato al predetto contratto collettivo nazionale 1 marzo 1950, per i dipendenti dalle aziende occupanti piu' di 12 lavoratori;
Visto l'accordo 1 marzo 1956, concernente il trattamento economico dei dipendenti dalle aziende produttrici dei bottoni e affini, allegato ai predetti contratti nazionali e riprodotto in unico testo in calce al secondo;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 42 del 2 marzo 3960 e n. 57 del 18 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 1 marzo 1956, relativi ai dipendenti dalle aziende produttrici di bottoni ed articoli affini, escluse le lavorazioni e la produzione di bottoni comunque giu' disciplinate da altri contratti collettivi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di bottoni ed affini.
GRONCHI FANFANI - Sullo
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 119. - VILLA
Contratto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 10 MARZO 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE OCCUPANTI FINO A 12 LAVORATORI CHE ATTENDONO ALLA LAVORAZIONE E ALLA PRODUZIONE DEI BOTTONI ED ARTICOLI AFFINI ESCLUSE LE LAVORAZIONI E LA PRODUZIONE DEI BOTTONI METALLICI, DI VETRO, ECC., COMUNQUE REGOLATE DA ALTRI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 1 marzo 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE OCCUPANTI PIU' DI 12 LAVORATORI CHE ATTENDONO ALLA LAVORAZIONE E ALLA PRODUZIONE DEI BOTTONI ED ARTICOLI AFFINI ESCLUSE LE LAVORAZIONI E LA PRODUZIONE DEI BOTTONI METALLICI, DI VETRO, ECC., COMUNQUE REGOLATE DA ALTRI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. ACCORDO. Parte di provvedimento in formato grafico
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