DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 1464
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 26 aprile 1961, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera della Giunta municipale 2 settembre 1959, n. 6144, approvata dal Ministero dell'interno il 21 marzo 1961 e ratificata con deliberazione commissariale 27 settembre 1961, n. 2634, ha chiesto l'approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 139 di esecuzione della zona compresa tra via della Farnesina, via della Camilluccia e nuove strade di piano regolatore, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, del piano particolareggiato della zona stralciata dal piano stesso e della variante al piano particolareggiato n. 70, approvato con regio decreto 4 novembre 1938; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono stati presentati nei termini tre opposizioni a firma Gagliardi Pasquale (1), Societa' generale immobiliare di lavori di utilita' pubblica ed agricola (2), Oietti Giovanni e Francesco (3); Ritenuto che fuori termine sono state presentate direttamente al Ministero dei lavori pubblici due opposizioni a firma Spalletti Trivelli Cesare (4), Lucangeli Antonelli-Grisi (5); Ritenuto che il comune di Roma ha controdedotto alle opposizioni presentate nei termini con nota 26 aprile 1961, n. 18378, ed a quelle presentate fuori termine con nota 9 giugno 1961, n. 26181; Ritenuto che il progetto presentato prevede essenzialmente: 1) la modifica di alcuni tracciati stradali; 2) la sistemazione di una scalea tra il vicolo della Farnesina e la via omonima; 3) il cambiamento di destinazione da "villini signorili" a "villini" di una striscia triangolare di terreno allo scopo di regolarizzare la forma di un lotto a villini lungo il lato parallelo alla via Cassa Antica; 4) l'imposizione del vincolo di servitu' ferroviaria su alcune striscie di terreno gia' destinate a "villini" e "villini signorili" al margine della gia' tracciata fascia di verde pubblico in corrispondenza delle aree sovrastanti le gallerie ferroviarie; 5) la sistemazione per ragioni altimetriche di un triangolo a parco pubblico con scalea al posto di un unico slargo alla confluenza di due strade di piano regolatore; Che, per quanto concerne la fascia, gia' a ville signorili, che corre lungo la via della Camilluccia stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 139, il progetto di che trattasi prevedere l'inscrizione di fasce vincolate a "rispetto" in corrispondenza dei punti panoramici esistenti verso Roma da via della Camilluccia, integrate da altra fascia di rispetto che consente il mantenimento della visuale del casale del Due Pini dal piazzale di piano regolatore ubicato allo incrocio Cassia Camilluccia; Che detto progetto prevede, infine, per l'area sita all'incrocio Cassia Camilluccia, e compresa tra via della Camilluccia e nuova via di piano regolatore la destinazione a costruzione di edifici parrocchiali; Considerato che la variante presentata, la quale modifica le previsioni del piano di massima del 1931, appare di massima ammissibile e pertanto degna di approvazione, salvo quanto sara' detto nei successivi considerando; Considerato, in particolare, che si ritengono opportuni, in quanto conferiscono un migliore e piu' compiuto assetto della zona stessa, la riduzione di larghezza e la sistemazione della scala collegante il vicolo della Farnesina con la via omonima, il cambiamento di destinazione da "villini signorili" a "villini" della striscia di terreno lungo il lato parallelo alla via Cassia Antica e la imposizione del vincolo di servitu' ferroviaria su alcune striscie di terreno gia' destinate a villini; Che valide appaiono, altresi', le ragioni di carattere altimetrico per le quali e' stata prevista la creazione di un triangolo a parco pubblico, con scalea, in luogo dell'unico slargo indicato dal piano originario alla confluenza di due strade di piano regolatore; Considerato, invece, che non si ravvisano accettabili cosi' come previste le fasce vincolate a rispetto lungo la via Camilluccia in corrispondenza di punti panoramici verso la citta', in quanto i criteri con i quali sono stati ubicati e dimensionati detti cannocchiali panoramici debbono essere rivisti ed aggiornati in relazione anche alla nuova situazione creatasi a seguito del completamento delle edificazioni nella parte valliva della zona interessata; Che, pertanto, le previsioni concernenti la zona in questione debbono essere stralciate dall'approvazione secondo il perimetro indicato con colore azzurro nella planimetria in scala 1: 1.000; Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che l'opposizione Pasquale Gagliardi (1) non da' luogo a provvedere in quanto richiede soppressioni o modifiche di previsioni concernenti le aree comprese nel perimetro della zona stralciata; Considerato che l'opposizione Societa' generale immobiliare di utilita' pubblica ed agricola (2) non da' luogo a provvedere per quanto concerne le previsioni ricadenti nella zona stralciata o con essa direttamente connesse, mentre e' da respingere, in conformita' alle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda per quanto concerne la richiesta di cambiamento di destinazione da parco pubblico a parco privato dell'area compresa tra la via Cassia Antica, la via del Podismo e la zona assoggettata a rispetto ferroviario; Considerato che l'opposizione Oietti Giovanni e Francesco (3), con la quale gli interessati chiedono per la loro proprieta' il cambiamento di destinazione da ville signorili a palazzine, deve essere respinta per le ragioni indicate nelle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda; Considerato che le opposizioni fuori termine Cesare Spalletti Trivelli (4) e Lucangeli-Antonelli-Grisi (5), non danno luogo a provvedere in quanto si riferiscono a previsioni ricadenti nella zona stralciata; Visto il decreto interministeriale con il quale e' stato approvato il piano finanziario relativo al progetto di che trattasi; Considerato che per la realizzazione della presente variante si ravvisa congruo il termine di cinque anni dalla data del presente decreto; Visto il voto n. 738 emesso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nelle adunanze del 21 giugno 1961 e 11 luglio 1961; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Con lo stralcio della zona indicata in narrativa, e' approvata la variante bis al piano particolareggiato n. 139 di esecuzione della zona compresa fra via della Farnesina, via della Camilluccia e nuove strade di piano regolatore, approvato con decreto presidenziale 30 luglio 1953 nonche' la variante al piano particolareggiato n. 70, approvato con regio decreto 4 novembre 1938. Il progetto sara' vistato dal Ministro per i lavori pubblici in due planimetrie in scala 1: 1000, in una planimetria in scala 1: 5000, in una relazione, in un elenco della proprieta' interessata, nella nota 26 aprile 1961, concernente le controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate. Per l'esecuzione della variante e' fissato il termine di cinque anni dalla data del presente decreto. E' respinta l'opposizione Oietti Giovanni e Francesco (3). Non danno luogo a provvedere le opposizioni Pasquale Gagliardi (1), Cesare Spalletti Trivelli (4), e Lucangeli - Antonelli - Grisi (5). L'opposizione Societa' generale immobiliare di lavori d'utilita' pubblica ed agricola (2) non da luogo a provvedere per la parte relativa alla zona stralciata ed e' respinta per la restante parte. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 maggio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1962 Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 58. - VILLA
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