DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. 1472

Type DPR
Publication 1962-09-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1936, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2096, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato nel senso che l'art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza concernente la discussione dell'esame di laurea e' abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 10. - "L'esame di laurea consiste:

a)

nella discussione orale di una dissertazione scritta, su tema precedentemente approvato dal professore della materia;

b)

nella discussione orale di una breve dissertazione scritta su altro tema parimenti approvato dal professore della materia, su argomento di diritto positivo diverso da quello della dissertazione di laurea.

La dissertazione in quadruplice copia e la sottotesi in triplice copia, debbono essere depositate in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per l'esame di laurea".

Art. 32 , relativo al corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

12) Storia delle matematiche per l'indirizzo didattico (tabella A);

12) Calcolo delle probabilita' per l'indirizzo applicativo (tabella A).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1962 Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 64. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1936, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2096, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato nel senso che l'art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza concernente la discussione dell'esame di laurea e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 10. - "L'esame di laurea consiste: a) nella discussione orale di una dissertazione scritta, su tema precedentemente approvato dal professore della materia; b) nella discussione orale di una breve dissertazione scritta su altro tema parimenti approvato dal professore della materia, su argomento di diritto positivo diverso da quello della dissertazione di laurea. La dissertazione in quadruplice copia e la sottotesi in triplice copia, debbono essere depositate in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per l'esame di laurea". Art. 32, relativo al corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: 12) Storia delle matematiche per l'indirizzo didattico (tabella A); 12) Calcolo delle probabilita' per l'indirizzo applicativo (tabella A).

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1962

Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 64. - VILLA

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