DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1479
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 26 febbraio 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Palermo.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Statistica sanitaria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di economia e commercio - Scuola di statistica - di Palermo, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio dei titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nei quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SEGNI GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 71. - VILLA
Convenzione istituzione professore per l'insegnamento di Statistica sanitaria- art. 1
Repertorio n. 345 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della "Statistica sanitaria" presso la Scuola di statistica della Facolta' di economia e commercio della Universita' di Palermo. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantadue il giorno ventisei del mese di febbraio in Palermo nel Gabinetto del Rettore della Universita', via Maqueda, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, direttore amministrativo dell'Universita' di Palermo, delegato con decreto rettorale del 24 novembre 1952, a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Universita' medesima, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge: dott. Fortunato Catalano, nato a Partanna addi' 9 marzo 1915 e domiciliato a Palermo, via Giusti n. 42, impiegato; signorina Giuseppina Arranno, nata a Palermo addi' 2 ottobre 1921 ed ivi domiciliata, via Giusti n. 38, impiegata; sono comparsi personalmente i signori: prof. Tommaso Aiello, nato a Bagheria addi' 2 gennaio 1903, e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', sito in via Maqueda, nella sua qualita' di Rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 gennaio 1962 (allegato A); prof. Vincenzo Fici, nato a Castelvetrano addi' 14 aprile 1887, e domiciliato in Palermo, via Agrigento, 33, vice presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi; e prof. Giovanni L'Ettore, nato a la Spezia addi' 23 novembre 1903, segretario generale della Federazione italiana contro la tubercolosi, domiciliato per la carica in Roma, via Ezio n. 21, entrambi delegati alla stipula (della presenta convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Federazione italiana contro la tubercolosi del 26 gennaio 1962 che si allega come parte integrante del presente atto (allegato B). Premesso a) che lo statuto dell'Universita' di Palermo, nell'ordinamento didattico per la Facolta' di economia e commercio comprende fra gli insegnamenti fondamentali della Scuola di statistica l'insegnamento di Statistica sanitaria e che ragioni di contingente opportunita' rendono necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzioni, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della "Statistica sanitaria" al fine di assicurare un incremento delle indagini nel settore della statistica sanitaria che costituisce la base per una auspicata evoluzione sociale della lotta antitubercolare e che, in conseguenza di quanto sopra, la predetta Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di volere assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di cui sopra; c) che la Facolta' di economia e commercio con deliberazione in data 8 gennaio 1962 in considerazione della grande importanza dell'applicazione dei metodi e delle tecniche della statistica sanitaria per un piu' efficace contributo al progresso della medicina preventiva nella difesa delle malattie sociali, ha manifestato unanime la propria intenzione di attribuire un posto di professore di ruolo all'insegnamento di Statistica sanitaria, accettando a tale scopo la istituzione di una cattedra convenzionata con la Federazione italiana contro la tubercolosi ed ha chiesto alle autorita' accademiche di provvedere di conseguenza per la istituzione della cattedra stessa; d) che, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Palermo, nella seduta del 13 gennaio 1962 ha esaminato ed approvato nell'ambito della sua competenza le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il Rettore alla stipulazione della presente Convenzione, e che il Senato accademico nella seduta del 10 gennaio 1962 ha accettato col piu' vivo gradimento l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di ruolo. Tutto cio' premesso detti signori della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' di Palermo e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di economia e commercio - Scuola di statistica - al sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della Statistica sanitaria.
Convenzione istituzione professore per l'insegnamento di Statistica sanitaria- art. 2
Art. 2. La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare, all'Universita' di Palermo, per il mantenimento del posto di ruolo di Statistica sanitaria di cui all'art. 1 il contributo annuo di lire quattromilioni pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione istituzione professore per l'insegnamento di Statistica sanitaria- art. 3
Art. 3. La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga, inoltre, a versare all'Universita' di Palermo, anche per il periodo successivo ai primi venti anni nel caso di rinnovo della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti l'ulteriore somma di lire ottocentomila (L. 800.000) annue, pari al 20% del contributo di lire quattromilioni (L. 4.000.000) al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.
Convenzione istituzione professore per l'insegnamento di Statistica sanitaria- art. 4
Art. 4. Qualora, in seguito a miglioramenti economisti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, aggiunta di famiglia, indennita' varie) del professore titolare della cattedra di Statistica sanitaria cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto, nonche' proporzionalmente il contributo di cui ai precedente art. 3. L'aumento del contributo e della integrazione del 20% di cui ai precedenti comma del presente art. 4 decorrera' dalla data del provvedimento per opera del quale il costo del mantenimento del posto di professore di ruolo avra' superato l'importo dello stesso contributo di cui all'art. 2.
Convenzione istituzione professore per l'insegnamento di Statistica sanitaria- art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 8; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 4 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti della presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di Statistica sanitaria si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione professore per l'insegnamento di Statistica sanitaria- art. 6
Art. 6. La Federazione italiana contro la tubercolosi si impegna a versare le somme di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione professore per l'insegnamento di Statistica sanitaria- art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Palermo in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di Statistica sanitaria nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Palermo, versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti ivi indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.
Convenzione istituzione professore per l'insegnamento di Statistica sanitaria- art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Palermo del professore titolare della cattedra di Statistica sanitaria e, si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo, salvo disdetta da farsi da una delle parti almeno un anno prima della decadenza della convenzione stessa.
Convenzione istituzione professore per l'insegnamento di Statistica sanitaria- art. 9
Art. 9. La presente convenzione fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo, e' esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto, di cui ho dato lettura alle parti contraenti; queste, da me interpellate, lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volonta' da loro espressa, ed in prova di cui con me 10 sottoscrivono. Il presente atto consta, escluse le firme di 2 fogli scritti su sette pagine intere e 19 righe della pagina 8. F.to Tommaso AIELLO F.to Vincenzo Fici Giovanni L'ELTORE F.to Fortunato CATALANO, teste F.to Giuseppina ARRANNO, teste F.to Dott. Gaetano CAPPARELLI Esatte lire esente, di cui L. 500 per diritti di segreteria. Il cassiere: F.to F. P. CUTREHR Registrato a Palermo il 12 marzo 1962 al n. 1517 libro 10, vol. 71-ME. - Il direttore: F.to dott. Raimondo CARUANA.
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