LEGGE 29 settembre 1962, n. 1483

Type Legge
Publication 1962-09-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di personale specializzato, può avvalersi anche dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata dalle Facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria, assunte con contratto a termine rinnovabile. Il contingente delle persone da assumere è stabilito con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel limite massimo di 60 unità.

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