LEGGE 29 settembre 1962, n. 1483
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di personale specializzato, può avvalersi anche dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata dalle Facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria, assunte con contratto a termine rinnovabile. Il contingente delle persone da assumere è stabilito con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel limite massimo di 60 unità.
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