LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1495
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per il pagamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti, di opere già eseguite per la costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) ed oneri connessi, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi e 560 milioni nell'esercizio 1961-62 e per lire 1.440 milioni nell'esercizio 1962-63.
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