LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1495

Type Legge
Publication 1962-10-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per il pagamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti, di opere già eseguite per la costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) ed oneri connessi, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi e 560 milioni nell'esercizio 1961-62 e per lire 1.440 milioni nell'esercizio 1962-63.

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