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LEGGE 15 ottobre 1962, n. 1497

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, sistemati presso enti similari del territorio dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 957, e tuttora in soprannumero, sono ammessi agli scrutini o ai concorsi interni per la promozione al grado o alla qualifica superiore a quello da essi rivestito, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico dell'ente di assegnazione e, qualora dichiarati idonei, sono promossi in soprannumero in proporzione di un dipendente profugo per ogni posto di organico vacante da conferire in ciascun grado o qualifica. I dipendenti stessi conseguiranno le promozioni successive, in soprannumero, in proporzione di un profugo per ogni tre posti di organico vacanti da conferire per il corrispondente grado o qualifica. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità, nel grado o nella qualifica, necessaria per l'ammissione agli scrutini o ai concorsi interni previsti nei precedenti commi, è valutato il servizio prestato presso l'ente di provenienza. Qualora il numero dei posti da conferire di volta in volta in ciascun grado o qualifica sia inferiore a tre o a un multiplo di tre, la proporzione prevista nel secondo comma è raggiunta, o completata, in occasione delle successive promozioni. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le promozioni alla qualifica più elevata dei ruoli assimilabili alle carriere direttive e di concetto del personale statale per la quale sia previsto un solo posto.