La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le tabelle numeri 1, 2 e 3 relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annesse alla legge 10 aprile 1951, n. 113, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge. Per l'ufficiale "a disposizione" promosso al grado superiore, ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, si applicano i limiti di età del grado conseguito in tale posizione.