LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1502
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia nell'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 30 giugno 1963 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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