LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1510
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.