LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1514
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario o dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.