LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1515

Type Legge
Publication 1962-10-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

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