LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1526

Type Legge
Publication 1962-10-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza, di istituzione o di ampliamento di organici o per la copertura dei posti di direttore di divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalle promozioni conferite in soprannumero in attuazione della leggi 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, Ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianità prescritta per le promozioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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