DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 1536
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 7 luglio 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Bologna.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Statistica sanitaria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di economia e commercio - Scuola di statistica - dell'Universita' di Bologna nella tabella D) annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora, la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SEGNI GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1962
Atti dei Governo, registro n. 150, foglio n. 12. - VILLA
Convenzione istituzione per professore per Statistica sanitaria- art. 1
Repertorio n. 756 Convenzione fra il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e l'Universita' degli studi di Bologna per la istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di Statistica sanitaria nella Facolta' di economia e commercio. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1962 (millenovecentosessantadue), oggi 7 (sette) del mese di luglio alle ore 11.30, 7 luglio 1962, in comune e citta' di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via zamboni, 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto), e domiciliato a Bologna, nella mia qualita' di direttore direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione negli atti e contratti la forma complessiva pubblica, a norma dell'art. 120 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato un decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori: Formulati prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine), il 26 aprile 1996 e domiciliato a Bologna, docente universitario; Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna ed ivi domiciliato, impiegato; si sono personalmente costituiti i signori: Forni prof. Giuseppe Gherardo, nato il 6 febbraio 1885 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di rettore - presidente del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e quindi di legale rappresentante del medesimo, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio nella seduta del 7 luglio 1962, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A); Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, nato il 30 novembre 1998 a Brescia e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Universita' degli studi di Bologna, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della stessa, nella seduta del 30 giugno 1962, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale, io ufficiale rogante sono certo e faccio fede; Premesso che nello statuto dell'Universita' di Bologna la Statistica sanitaria e' compresa tra gli insegnamenti fondamentali per il conseguimento del diploma di statistica presso la Scuola di statistica annessa alla Facolta' di economia e commercio; che il Consiglio della Facolta' di economia e commercio, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Bologna, rispettivamente nelle sedute del 22 giugno 1962, del 27 giugno 1962 e del 30 giugno 1962, i Cui verbali in estratto per copia autentica si allegano al presente atto sotto le lettere C), D) e B) gia' citata, hanno esaminato ed approvato, nell'ambito delle rispettive competenze, la Istituzione, mediante convenzione, di un posto di ruolo di professore, destinato all'insegnamento di Statistica sanitaria; che il Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, nella seduta del 7 luglio 1962, il cui verbale in estratto per copia autentica e' allegato al presente atto sotto la lettera A), ha deliberato di aderire alla suesposta iniziative, impegnandosi a corrispondere all'Universita' la somma necessaria a tal fine; che l'istituendo posto di ruolo puo' disporre dell'attrezzatura fondamentale necessaria per il suo immediato funzionamento, in quanto la disciplina fa parte dell'Istituto di statistica che ha gia' disposto la costituzione di un apposito reparto per la Statistica sanitaria; che si rende sommamente necessaria l'istituzione di tale posto di ruolo per corrispondere sia alle esigenze scientifiche e didattiche, sia a quelle sociali che si palesano sempre piu' rilevanti ed urgenti in tale settore; mentre confermano le premesse di cui sopra, che vogliono facciano parte integrante del presente atto, le Parti come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di economia e commercio della Universita' degli studi di Bologna e' istituito un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' stessa - a sensi dell'art. 63, secondo comma e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592 - destinato all'insegnamento di Statistica sanitaria.
Convenzione istituzione per professore per Statistica sanitaria- art. 2
Art. 2. Il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento e per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, la somma annua di L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila), per il periodo di anni 20 consecutivi, a decorrere dalla data della nomina del professore titolare del posto stesso.
Convenzione istituzione per professore per Statistica sanitaria- art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari, o per altre cause, la somma annua di L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila), prevista come costo medio base del posto di ruolo in oggetto della presente convenzione - risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato l'ammontare di quanto da essa dovuto a sensi dell'art. 5 della convenzione, il Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Universita' stessa, in aggiunta alla somma di cui all'art. 2, la somma occorrente ad integrare la differenza che verra' a risultare in seguito all'aumento del costo della cattedra, e cio' dalla data in cui tali eventuali aumenti andranno a decorrere.
Convenzione istituzione per professore per Statistica sanitaria- art. 4
Art. 4. Il Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga a versare alla Universita' degli studi di Bologna, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma corrispondente al 20% (venti per cento) annuo degli assegni spettanti al titolare del posto di ruolo in oggetto, percentuale attualmente prevista, in media, in L. 760.000 (settecentosessantamila) annue, e cio' al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso. Il Consorzio predetto si impegna ed obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti in favore dei professori universitari e cio' dalla data in cui tali eventuali miglioramenti andranno a decorrere.
Convenzione istituzione per professore per Statistica sanitaria- art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di ruolo di cui all'art. 1, nel loro importo al lordo di ogni e qualsiasi ritenuta e compresi i relativi oneri fiscali. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' a versare annualmente allo Stato, con esclusione ed esonero da ogni e qualsiasi obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 4, per gli effetti ivi indicati, o quella minore o maggiore somma, che in relazione agli effetti stessi ed all'ammontare degli emolumenti del titolare del posto di ruolo in parola, sara' da essa dovuta.
Convenzione istituzione per professore per Statistica sanitaria- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza prevista dal successivo art. 8; b) qualora non vengano aumentate dal Consorzio le somme, secondo il contenuto dell'art. 3 e dell'art. 4 della presente convenzione, al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso; c) qualora si rendano insufficienti o vengano a cessare, per qualsiasi motivo, ed in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione a carico del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di cui alla presente convenzione, verra' senz'altro soppresso ed il titolare di esso cessera' automaticamente dal servizio.
Convenzione istituzione per professore per Statistica sanitaria- art. 7
Art. 7. Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga per qualsiasi ragione scoperto, la Facolta' puo' determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento.
Convenzione istituzione per professore per Statistica sanitaria- art. 8
Art. 8. La presente Convenzione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del professore titolare del posto di ruolo di statistica sanitaria di cui alla convenzione stessa, e si intende tacitamente prorogata di venti in venti anni, qualora non venga disdettata da uno dei due Enti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.
Convenzione istituzione per professore per Statistica sanitaria- art. 9
Art. 9. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse della Universita' degli studi di Bologna, e' esente da tassa di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente alto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto in continua presenza dei testimoni ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volonta' dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato ai contratti dell'Universita' degli studi di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. L'atto consta di n. 5 (cinque) fogli di carta bollata, scritti su pagine 14 (quattordici) e righe (due) della quindicesima. F.to Giuseppe Gherardo Forni; F.to Giuseppe Ignazio Luzzatt o; F.to Paolo Fortunati, teste; F.to Adriano Fiore, teste. F.to Sebastiano Mazzaracchio - Ufficiale rogante. Registrato a Bologna Il 14 luglio 1962, al n. 123 - Atti pubblici - riscosse L. Gratis addi', 3 luglio 1962 Copia conforme all'originale. Il direttore amministrati vo F.to Sebastiano MAZZARACCH IO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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