LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1543
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. All'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con legge 1 marzo 1952, n. 113, è aggiunta la lettera g) del seguente tenore: "g) il personale di ruolo in servizio ed in pensione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - SULLO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.