LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1544
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonchè delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo. Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite, da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.
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