LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1546
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 710, percepisce: a) lo stipendio previsto per l'interno in relazione al coefficiente, attributo salvo che per tale stipendio sia diversamente disposto; b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni, tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.
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