LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1548
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa per l'erogazione della quota fissa annua di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco (Groupe d'etude international du plomb et du zinc) costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, nonchè dalla quota suppletiva annua proporzionale alla produzione, al consumo ed al volume degli scambi.
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