LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1550
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica a hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
Art. 1
L'imposta fissa di bollo prevista, nella misura di lire 100, 200, 300 e 400 per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo dello delle marche o del bollo a punzone è stabilita nella misura unica di lire 200 per ogni foglio. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi in cui sia prevista dalla citata tariffa la riduzione a metà dell'imposta ordinaria.
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