LEGGE 24 ottobre 1962, n. 1553
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La disposizione dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42, si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 41 maggio 1922, n. 627, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte.
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