DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1560
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto processuale amministrativo;
Diritto degli Enti locali.
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari di corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto degli Enti locali;
Diritto ecclesiastico.
Art. 118. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
Per l'indirizzo organico biologico:
Chimica delle sostanze naturali;
Chimica macromolecolare;
Analisi strumentale.
Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
Chimica macromolecolare;
Struttura della materia;
Istituzioni di fisica teorica;
Analisi strumentale.
Art. 119. - I commi 5°, 6°, 7° ed 8° relativi alle norme per gli esami di laurea in Chimica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"L'esame di laurea in Chimica consta di due parti:
la prima comprende:
un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle discipline chimiche del corso di studio seguito;
una prova pratica di analisi chimica.
la seconda consiste:
nella compilazione di una tesi originale su argomento a libera scelta mila rispondente ai fini essenziali della laurea ed eseguita preferibilmente in uno dei laboratori degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Chimica
nella discussione della tesi medesima nonche', di una argomento scelto anch'esso dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la tesi.
Le Commissioni per il colloquio di cui alla lettera a) e per la prova di cui alla lettera b) della prima parte dell'esame sono composte da professori ufficiali della Facolta' di scienze".
Art. 121. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Chimica macromolecolare;
Chimica delle sostanze coloranti;
Analisi strumentale.
Art. 122. - I commi 6°, 7°, 8° e 9° relativi alle norme per gli esami di laurea in Chimica industriale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"L'esame di laurea in Chimica industriale consta in due parti;
la prima comprende:
un colloquio inteso ad accertare le cultura generale del candidato nelle discipline chimiche del corso di studi seguito;
una prova pratica di analisi chimica;
la seconda consiste:
nella compilazione di una tesi originale su argomento a libera scelta ma rispondente ai fini essenziali della laurea ed eseguita preferibilmente in uno dei laboratori degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Chimica industriale;
nella discussione della tesi medesima nonche' di un argomento scelto anch'esso dal candidato in una materia diversa di quella su cui verte la tesi.
Le Commissioni per il colloquio di cui alla lettera a) e per la prova di cui alla lettera b) della prima parte dell'esame sono composte dai professori ufficiali della Facolta' di scienze.
Art. 138. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:
Ecologia;
Biogeografia.
Art. 146. - Agli insegnamenti complementari del corso in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Ecologia;
Biogeografia.
Art. 149. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
Geologia degli idrocarburi;
Geologia regionale;
Idrogeologia;
Mineralogia, applicata;
Paleontologia dei vertebrati;
Rilevamento geologico con elementi di aerofotogeologia.
Sedimentologia.
Art. 180. - E' abolita la propedeuticita' dell'insegnamento di "Strade, ferrovie ed aeroporti" rispetto allo insegnamento di e Tecnica delle fondazioni e Costruzioni in terra a nel corso di laurea in ingegneria civile per le sezioni idraulica e trasporti.
Dopo l'art. 183 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del Seminario sulle Tecnologie degli impianti nucleari.
Seminario sulle Tecnologie degli impianti nucleari.
Art. 184. - Nella Facolta' di ingegneria, presso l'Istituto di tecnologie, e' istituito un Seminario sulle Tecnologie degli impianti nucleari.
Art. 185. - Il Seminario indirizza laureati e laureandi in Ingegneria o in altre discipline allo studio di problemi tecnologici specifici delle applicazioni tecniche dell'energia nucleare.
Art. 186. - I corsi del Seminario hanno la durata di un anno accademico.
Art. 187. - Il Seminario e' diretto dal direttore dello Istituto di tecnologie.
Art. 188. - Gli insegnamenti del Seminario possono svolgersi sotto forma di lezioni cattedratiche, discussioni ed esercitazioni di carattere professionale.
Art. 189. - Al Seminario possono iscriversi laureati in ingegnaria o in altre Facolta' che aspirino ad una specifica preparazione nel campo delle applicazioni tecniche dell'ingegneria nucleare.
Possono inoltre iscriversi laureandiin ingegneria che svolgono la tesi stesso campo.
L'ammissione al Seminario e' subordinata ad un esame di ammissione, inteso inteso ad accertare negli aspiranti sufficiente preparazione generale.
Art. 190. - Il Seminario potra' eventualmente disporre di borse di studio che verranno conferite su proposta del Consiglio della Facolta' in base alle modalita' saranno stabilite dallo stesso Consiglio.
Gli articoli 296 e 297 relativi alla Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali
Art. 296. - La Scuola ha la durata di tre anni.
Le materie d'insegnamento sono:
I anno:
Anatomia del sistema nervoso;
Anatomia patologica del sistema nervoso;
Neurofisiologia ed elettrobiologia clinica;
Psicologia e psicopatologia;
Semeiotica neurologica;
Semeiotica psichiatrica.
II anno:
Neuroftalmologia;
Otorinolaringoiatria, applicata alla clinica neuropsichiatrica;
Neuroradiologia;
Neurochimica e psicofarmacologia;
Pronto soccorso psichiatrico e tecnica manicomaniale.
III anno:
Clinica neurologica;
Clinica psichiatrica;
Neuropsichiatrica infantile;
Neurochirurgia;
Medicina legale.
Art. 297. - Gli esami saranno sostenuti alla fine di ciascun anno; non saranno ammessi al corso successivo coloro i quali non avranno superato gli esami dell'anno a cui sono iscritti.
Il numero massimo degli iscritti non puo' essere complessivamente superiore a trenta.
Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 283 devono sostenere una prova pratica di clinica ed una di laboratorio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti' della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 settembre 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 3. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto processuale amministrativo; Diritto degli Enti locali. Art. 25. - Agli insegnamenti complementari di corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: Diritto degli Enti locali; Diritto ecclesiastico. Art. 118. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: Per l'indirizzo organico biologico: Chimica delle sostanze naturali; Chimica macromolecolare; Analisi strumentale. Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: Chimica macromolecolare; Struttura della materia; Istituzioni di fisica teorica; Analisi strumentale. Art. 119. - I commi 5°, 6°, 7° ed 8° relativi alle norme per gli esami di laurea in Chimica sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "L'esame di laurea in Chimica consta di due parti: la prima comprende: a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle discipline chimiche del corso di studio seguito; b) una prova pratica di analisi chimica. la seconda consiste: a) nella compilazione di una tesi originale su argomento a libera scelta mila rispondente ai fini essenziali della laurea ed eseguita preferibilmente in uno dei laboratori degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Chimica b) nella discussione della tesi medesima nonche', di una argomento scelto anch'esso dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la tesi. Le Commissioni per il colloquio di cui alla lettera a) e per la prova di cui alla lettera b) della prima parte dell'esame sono composte da professori ufficiali della Facolta' di scienze". Art. 121. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di: Chimica macromolecolare; Chimica delle sostanze coloranti; Analisi strumentale. Art. 122. - I commi 6°, 7°, 8° e 9° relativi alle norme per gli esami di laurea in Chimica industriale sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "L'esame di laurea in Chimica industriale consta in due parti; la prima comprende: a) un colloquio inteso ad accertare le cultura generale del candidato nelle discipline chimiche del corso di studi seguito; b) una prova pratica di analisi chimica; la seconda consiste: a) nella compilazione di una tesi originale su argomento a libera scelta ma rispondente ai fini essenziali della laurea ed eseguita preferibilmente in uno dei laboratori degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Chimica industriale; b) nella discussione della tesi medesima nonche' di un argomento scelto anch'esso dal candidato in una materia diversa di quella su cui verte la tesi. Le Commissioni per il colloquio di cui alla lettera a) e per la prova di cui alla lettera b) della prima parte dell'esame sono composte dai professori ufficiali della Facolta' di scienze. Art. 138. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: Ecologia; Biogeografia. Art. 146. - Agli insegnamenti complementari del corso in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Ecologia; Biogeografia. Art. 149. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Geologia degli idrocarburi; Geologia regionale; Idrogeologia; Mineralogia, applicata; Paleontologia dei vertebrati; Rilevamento geologico con elementi di aerofotogeologia. Sedimentologia. Art. 180. - E' abolita la propedeuticita' dell'insegnamento di "Strade, ferrovie ed aeroporti" rispetto allo insegnamento di e Tecnica delle fondazioni e Costruzioni in terra a nel corso di laurea in ingegneria civile per le sezioni idraulica e trasporti. Dopo l'art. 183 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del Seminario sulle Tecnologie degli impianti nucleari. Seminario sulle Tecnologie degli impianti nucleari. Art. 184. - Nella Facolta' di ingegneria, presso l'Istituto di tecnologie, e' istituito un Seminario sulle Tecnologie degli impianti nucleari. Art. 185. - Il Seminario indirizza laureati e laureandi in Ingegneria o in altre discipline allo studio di problemi tecnologici specifici delle applicazioni tecniche dell'energia nucleare. Art. 186. - I corsi del Seminario hanno la durata di un anno accademico. Art. 187. - Il Seminario e' diretto dal direttore dello Istituto di tecnologie. Art. 188. - Gli insegnamenti del Seminario possono svolgersi sotto forma di lezioni cattedratiche, discussioni ed esercitazioni di carattere professionale. Art. 189. - Al Seminario possono iscriversi laureati in ingegnaria o in altre Facolta' che aspirino ad una specifica preparazione nel campo delle applicazioni tecniche dell'ingegneria nucleare. Possono inoltre iscriversi laureandiin ingegneria che svolgono la tesi stesso campo. L'ammissione al Seminario e' subordinata ad un esame di ammissione, inteso inteso ad accertare negli aspiranti sufficiente preparazione generale. Art. 190. - Il Seminario potra' eventualmente disporre di borse di studio che verranno conferite su proposta del Consiglio della Facolta' in base alle modalita' saranno stabilite dallo stesso Consiglio. Gli articoli 296 e 297 relativi alla Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali Art. 296. - La Scuola ha la durata di tre anni. Le materie d'insegnamento sono: I anno: Anatomia del sistema nervoso; Anatomia patologica del sistema nervoso; Neurofisiologia ed elettrobiologia clinica; Psicologia e psicopatologia; Semeiotica neurologica; Semeiotica psichiatrica. II anno: Neuroftalmologia; Otorinolaringoiatria, applicata alla clinica neuropsichiatrica; Neuroradiologia; Neurochimica e psicofarmacologia; Pronto soccorso psichiatrico e tecnica manicomaniale. III anno: Clinica neurologica; Clinica psichiatrica; Neuropsichiatrica infantile; Neurochirurgia; Medicina legale. Art. 297. - Gli esami saranno sostenuti alla fine di ciascun anno; non saranno ammessi al corso successivo coloro i quali non avranno superato gli esami dell'anno a cui sono iscritti. Il numero massimo degli iscritti non puo' essere complessivamente superiore a trenta. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 283 devono sostenere una prova pratica di clinica ed una di laboratorio.
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 3. - VILLA
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