DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1569

Type DPR
Publication 1962-09-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. - Agli Istituti e Seminari, ammessi alla, Facolta' di giurisprudenza, e' aggiunto il "Centro di ricerche e di informazioni sul diritto comune".

Art. 19. - Relativo alle finalita' degli Istituti e dei Seminari, annessi alla Facolta' di giurisprudenza, e' aggiunto il seguente comma:

"L'ordinamento del Centro di ricerche e di informazioni sul diritto comune e' stabilito con regolamento apposito, approvato dalla Facolta'".

Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica indirizzo inorganico-chimico-fisico e' aggiunto quello di "Chimica industriale".

Dopo l'art. 219, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle Scuole di perfezionamento in Chimica delle radiazioni e in Scienza delle macromolecole.

Scuola di perfezionamento in Chimica delle radiazioni

Art. 220. - Alla Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita' di Padova e' annessa la Scuola di perfezionamento in Chimica delle radiazioni che ha come scopo la preparazione scientifica e tecnica, di personale specializzato nei vari rami della chimica, delle radiazioni pura e applicata.

Art. 221. - La Scuola e' retta da un direttore nominato dal rettore su designazione del Consiglio di Facolta' di scienze. Il direttore dura in carica due anni, puo' essere riconfermato ed e' coadiuvato da un Consiglio direttivo costituito dai professori di ruolo di chimica della Facolta' di scienze e da tutti gli altri professori di ruolo che vi tengono insegnamento.

Art. 222. - Alla Scuola di perfezionamento si possono iscrivere laureati in Chimica, Chimica industriale, Fisica, Ingegneria con indirizzo chimico.

Art. 223. - Il corso di studi della Scuola di perfezionamento e' biennale e si differenzia nei seguenti tre indirizzi: fotochimico, radiochimico, spettroscopico.

Le materie di insegnamento per i tre indirizzi sono le seguenti:

un insegnamento fondamentale e per lo meno due insegnamenti complementari con esercitazioni per ogni anno di corso, e precisamente:

Per l'indirizzo fotochimico:

Corsi fondamentali:

1° anno: Cinetica chimica;

2° anno: Fotochimica;

Corsi complementari

1) Spettroscopia molecolare;

2) Chimica teorica;

3) Chimica dei radicali liberi;

4) Chimica fisica tecnica;

5) Fotosintesi e fotolisi;

6) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali;

7) Fotografia scientifica

Per l'indirizzo radiochimico

Corsi fondamentali:

1° anno: Fisica delle radiazioni;

2° anno: Chimica delle radiazioni;

Corsi complementari:

1) Radiochimica;

2) Effetti delle radiazioni sui materiali;

3) Dosimetria;

4) Chimica nucleare applicata;

5) Spettroscopia di massa;

6) Chimica analitica applicata.

Per l'indirizzo spettroscopico:

Corsi fondamentali:

1° anno: Chimica quantistica;

2° anno: Spettroscopia molecolare;

Corsi complementari:

1) Chimica teorica;

2) Chimica statistica;

3) Spettroscopia applicata;

4) Spettroscopia visibile ed U. V.;

5) Spettroscopia I. R.;

6) Spettroscopia a M. O.;

7) Spettroscopia di risonanza paramagnetica (elettronica nucleare).

Ogni anno il Consiglio direttivo della Scuola decide i corsi che verranno tenuti.

Art. 224. - Alla fine del biennio gli iscritti devono sostenere un esame di cultura generale riguardante gli argomenti dei corsi seguiti, dinanzi ad una Commissione nominata dal Consiglio direttivo della Scuola. Essi devono inoltre presentare una dissertazione scritta su un argomento originale di ricerca nel campo del perfezionamento. Tale ricerca dovra' essere concordata con uno o piu' dei professori componenti il Consiglio direttivo e svolta nei locali e con i mezzi di uno degli Istituti chimici.

Art. 225. - Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a frequentare uno degli Istituti chimici durante tutto il biennio del corso. E' consentito agli iscritti di prestare per una parte del tempo la loro opera alle funzioni didattiche dell'Istituto che frequentano e di ricevere per questo il corrispondente compenso.

Art. 226. - La scuola funziona con i proventi delle tasse degli iscritti, ha sede presso uno degli Istituti chimici della Facolta', si vale degli insegnamenti impartiti da personale insegnante e in servizio presso la Universita' o altre Scuole di Stato e delle apparecchiature degli Istituti chimici della Facolta'. La scelta dei personale insegnante e' fatta di anno in anno dal Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 227. - Il Consiglio di amministrazione dell'Universita' stabilira' su proposta del Consiglio della Facolta', l'ammontare che gli iscritti sono tenuti a pagare.

Art. 228. - La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in Chimica delle Radiazioni (indirizzo foto chimico, o radiochimico spettroscopico).

Scuola di perfezionamento

in scienza delle macromolecole

Art. 229. - Alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Padova e' annessa la Scuola di perfezionamento didattico-professionale in Scienza delle macromolecole che si propone di preparare personale specializzato nei vari rami della Chimica organica pura ed applicata.

Art. 230. - La Scuola e' retta da un direttore nominato dal rettore, su designazione della Facolta' di scienze. Il direttore dura in carica due anni, puo' essere riconfermato ed e' coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori di ruolo che si tengono insegnamenti.

Art. 231. - Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Chimica, Chimica industriale, Ingegneria chimica, Scienze biologiche e Fisica.

Art. 232. - La durata degli studi e' di due anni.

Art. 233. - Gli iscritti dovranno frequentare corsi teorici e pratici e sostenere gli esami relativi come di seguito indicato:

1° anno: Complementi di chimica organica I:

due corsi semestrali con esercitazioni a scelta tra quelli proposti:

2° anno: Complementi di chimica organica II:

due corsi semestrali con esercitazioni a scelta tra quelli proposti.

Corsi semestrali:

1) Polinieri organici sintetici;

2) Equilibrio delle fasi in sistemi di polimeri;

3) Cinetica delle reazioni di polimerizzazione;

4) Tecnologia degli alti polimeri;

5) Elastomeri;

6) Polimeri organici naturali;

7) Microstruttura di proteine e di acidi nucleici;

8) Stereochimica organica

9) Catalisi nelle reazioni organiche;

10) Coordinazione;

11) Organo composti

12) Tecniche roentgenografiche;

13) Microanalisi organica

14) Progettazione di ricerca organica e valutazione

Art. 234. - Ogni anno gli allievi devono presentare il piano di studi prescelto che deve essere approvato dal Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 235. - Ogni anno il Consiglio direttivo della Scuola decidera' la eventuale sostituzione dei corsi a scelta con aliti del su riportato elenco.

Art. 236. - Alla fine del biennio gli iscritti devono sostenere un esame di cultura riguardante gli argomenti dei corsi seguiti, dinanzi ad una Commissione nominata dal Consiglio direttivo della Scuola e composta di cinque membri.

Art. 237. - La Scuola funziona con proventi delle i tasse degli iscritti, ha sede presso uno degli Istituti chimici della Facolta', si vale del personale e delle apparecchiature degli Istituti chimici della Facolta' ed eventualmente di quello dei Centri di studio e di Istituti del CNR.

La Scuola puo' avvalersi inoltre anche di altro personale.

La scelta del personale insegnante e' fatta di anno in anno dal Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 238. - Il Consiglio di amministrazione dell'Universita' stabilira', su proposta del Consiglio della Facolta' l'ammontare delle tasse che gli iscritti sono tenuti a pagare.

Art. 239. - La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in Scienza delle macromolecole.

Gli articoli da 273 a 288 relativi ai corsi di perfezionamento annessi alla facolta' di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 273. - Sono annessi alla Facolta' di ingegneria i seguenti corsi di perfezionamento:

1) Corso di perfezionamento in Idraulica sperimentale presso l'Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche;

2) Corsi di perfezionamento in Tecnica del traffico, presso l'Istituto di costruzioni, ponti e strade;

3) Corso di perfezionamento in Tecnica motoristica, presso l'Istituto di macchina:

4) Corso di perfezionamento in Tecnica del freddo presso l'Istituto fisica tecnica;

5) Corso di perfezionamento in Elettrotecnica sperimentale, presso l'Istituto di elettrotecnica ed elettronica;

6) Corso di perfezionamento in Elettrotecnica sperimentale, presso l'Istituto di elettrotecnica ed elettrochimica;

7) Corso di perfezionamento in Chimica industriale, presso l'Istituto di chimica industriale.

Art. 274. - I corsi hanno durata di un anno accademico e sono diretti dai rispettivi direttori d'istituto o da professori di ruolo da essi designati.

Art. 275. - Titolo di ammissione ai corsi sono di regola i seguenti:

per il corso di perfezionamento in Idraulica sperimentale: laurea in ingegneria civile, elettrotecnica, meccanica;

per il corso di perfezionamento in Tecnica del traffico: laurea in Ingegneria civile e meccanica;

per il corso di perfezionamento in Tecnica motoristica: laurea in Ingegneria meccanica

per il corso di perfezionamento in Tecnica del freddo: laurea in Ingegneria meccanica o elettrotecnica o chimica per il corso di perfezionamento in Elettrotecnica sperimentale: laurea in Ingegneria elettrotecnica o elettronica;

per il corso di perfezionamento in Elettronica sperimentale: laurea in Ingegneria elettronica o elettrotecnica;

per il corso di perfezionamento in Chimica Industriale: laurea in Ingegneria chimica, in Chimica industriale, in Chimica.

Art. 276. - Per il corso di perfezionamento in Tecnica del traffico il numero massimo degli iscritti viene fissato per ogni anno accademico dal direttore del corso.

Dall'accettazione delle domande di iscrizione giudica il Consiglio della Facolta', sul proposta del direttore dell'istituto di costruzioni, ponti e strade.

Art. 277. - Il Consiglio della Facolta' puo', caso per caso, deliberare, su proposta del direttore d'istituto, sull'ammissione ai corsi di laureati in discipline diverse da quelle previste.

Art. 278. - Possono essere ammessi ai corsi di perfezionamento anche laureati all'estero, previa nostriticazione del titolo di studio conseguito all'estero.

Art. 279. - Le tasse di iscrizione, le soprattasse e i contributi vengono fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della Facolta'.

Art. 280. - I corsi di perfezionamento, ad eccezione del corso in Tecnica del traffico, comprendono di regola un tirocinio sperimentale nel campo della specializzazione rispettivo e vengono attuati con la partecipazione dell'allievo e ricerche sperimentali e con lo svolgimento di un tema specifico nel settore prescelto, sotto la guida dei docenti ed assistenti dell'Istituto.

Art. 281. - Il corso di perfezionamento di Tecnica del traffico comprende l'insegnamento di Tecnica del traffico in relazione allo studio ed alla soluzione dei problemi della circolazione; dei rapporti tra strada, motore e veicolo, della geometria del tracciato; dei rapporti tra traffico ed urbanistica, della viabilita' in particolari condizioni della infortunistica, stradale nei suoi aspetti tecnici, legali e medici; di elementi di legislazione e di psicotecnica.

Gli allievi possono svolgere sotto la guida dei docenti, anche ricerche di carattere sperimentale.

Art. 282. - Gli allievi dei corsi devono seguire quegli insegnamenti nel piano di studi della Facolta' che, a giudizio dei rispettivi direttori, siano necessari alla integrazione della loro preparazione generale, avuto riguardo ai piano di studi seguito per il conseguimento della laurea.

Art. 283. - Il profitto nei vari insegnamenti e l'attivita' di ricerca sperimentale vengono valutati in una o piu' prove d'esame da una o piu' Commissioni, ciascuna composta dal direttore del corso che ne e' il presidente e da due membri designati dal Consiglio di Facolta'.

Art. 284. - L'esito favorevole della prova finale viene riconosciuto mediante rilascio di un certificato attestante la specializzazione nella disciplina cui il corso si intitola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 13. - VILLA

Art. 1

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