LEGGE 14 novembre 1962, n. 1591
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali, stabiliti dalla legge 18 novembre 1952, n. 2386, sono modificati come segue: Ruolo normale: Generale ispettore ........ n. 1 Tenente generale .......... " 2 Maggior generale .......... " 3 Colonnello ................ " 24 Tenente colonnello ........ " 37 Maggiore .................. " 1 Capitano .................. " 70 Tenente e sottotenente .... " 65 ---- Totale ... n. 247 ---- Ruolo speciale: Tenente colonnello ........ n. 6 Maggiore .................. " 16 Capitano .................. " 46 Tenente e sottotenente .... " 32 ---- Totale ... n. 100 ----
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