LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1594

Type Legge
Publication 1962-10-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con le modalità previste dalla stessa legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo 15, fino al numero complessivo di centoventi unità.

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