LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1595
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annua di lire 50 milioni in favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.0.) stabilito con legge 12 agosto 1957, n. 758, e ridotto a lire 32 milioni.
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