LEGGE 5 novembre 1962, n. 1597
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La facoltà, di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dall'articolo 1, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1139, è revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 novembre 1962 SEGNI FANAMI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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