LEGGE 7 novembre 1962, n. 1598

Type Legge
Publication 1962-11-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente: "Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione: a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo; b) ovvero quando abbiano maturato un'anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente ed almeno 6 anni di permanenza nel ruolo; c) oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza e quarta promozione, purchè sussista ogni volta una delle condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente comma, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità. Possono, altresì, conseguire una terza promozione gli ufficiali richiamati di detto ruolo, che abbiano espletato il loro servizio con capacità e rendimento, dopo cinque anni di servizio dalla data della seconda promozione. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi. Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo da requisito dell'idoneità fisica. L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 novembre 1962 SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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