LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1603

Type Legge
Publication 1962-10-28
Ultimo aggiornamento 1962-12-14
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, contenente disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose. Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - PRETI - BOSCO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)