LEGGE 5 novembre 1962, n. 1607
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e lo articolo 2 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, sono abrogati e sostituiti dall'articolo seguente: "Il C.I.V.I.S. è retto da un Consiglio di amministrazione composto di 13 membri, dei quali: a) 5 designati dal Ministro per la pubblica istruzione; b) 3 designati dal Ministro per gli affari esteri; c) 1 designato dal Ministro per l'interno; d) 1 designato dal Ministro per il tesoro; e) 2 in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui 1 designato dalla 2ª Sezione del Consiglio stesso; f) I studente universitario, designato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie. Il Consiglio dura in carica un triennio ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del presente articolo. Il vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti".
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