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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1609

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato. I rispettivi ruoli restano così fissati: Vice avvocati generali............................ n. 9 Sostituti avvocati generali....................... n. 67 Vice avvocati..................................... n. 68 Sostituti avvocati................................ n. 71