La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato. I rispettivi ruoli restano così fissati: Vice avvocati generali............................ n. 9 Sostituti avvocati generali....................... n. 67 Vice avvocati..................................... n. 68 Sostituti avvocati................................ n. 71