DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1962, n. 1611
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa alla istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unita' d'Italia, con sede in Torino ed avente personalita' giuridica di diritto pubblico;
Visto il proprio decreto 9 maggio 1960, n. 493, recante le norme per la composizione, il funzionamento, ed il controllo del Comitato suddetto;
Visti i propri decreti 29 giugno e 5 luglio 1960 con cui si e' provveduto, rispettivamente, alla nomina del presidente e dei componenti nonche' del vice presidente del Comitato nazionale predetto;
Visto l'articolo 5 della citata legge n. 1235 del 30 dicembre 1959 che prevede lo scioglimento del Comitato di che trattasi e la devoluzione allo Stato delle eventuali attivita' residue della gestione nonche' delle opere di carattere permanente realizzate dal Comitato stesso;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1142, recante norme integrative alla citata legge 30 dicembre 1959, numero 1235;
Considerato che, essendo state ultimate le manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unita' d'Italia ed esauriti, pertanto, gli scopi dell'Ente, devesi procedere allo scioglimento del Comitato suddetto, in attuazione del disposto del menzionato articolo 5 della legge n. 1235;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unita' d'Italia, istituito con legge 30 dicembre 1959, n. 1235, con sede in Torino ed avente personalita' giuridica di diritto pubblico e' sciolto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2
Il Ministro per il tesoro provvedera' alle operazioni di chiusura della gestione e devoluzione allo Stato delle residue attivita' dell'Ente, a norma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, integrata dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1142, avvalendosi della competente Ragioneria regionale dello Stato.
SEGNI FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 47. - VILLA
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