LEGGE 7 novembre 1962, n. 1613
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il diritto di scritturato delle note, domande, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.
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