LEGGE 14 novembre 1962, n. 1617
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di 18 ore settimanali, fermo quanto disposto per gli orari di cattedra. Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5.
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