LEGGE 16 novembre 1962, n. 1618

Type Legge
Publication 1962-11-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso: "A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 novembre 1962 SEGNI FANFANI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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