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LEGGE 16 novembre 1962, n. 1622

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali delle Armi