La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali delle Armi