DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1962, n. 1625
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, emesso nell'adunanza del 25 maggio 1962, n. 11760; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stesso (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Esporlatu in provincia di Sassari.
SEGNI SULLO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 49. - VILLA
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