LEGGE 25 novembre 1962, n. 1634
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo capoverso dell'articolo 22 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto". Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.
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