LEGGE 25 novembre 1962, n. 1636
La Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La facoltà per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, è prorogata per un ulteriore periodo massimo di un anno.
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