LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.
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