LEGGE 25 novembre 1962, n. 1651
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I tre senatori provvisoriamente assegnati alla circoscrizione di Trieste sono eletti sulla base di candidature individuali senza collegamento. Ogni elettore ha diritto di votare per un nome sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti per il terzo seggio è eletto il candidato più anziano di età. Per i seggi che eventualmente rimangano vacanti nel corso della legislatura non si procede a sostituzione. La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da meno meno di 200 e non più di 500 elettori della circoscrizione ed è depositata presso in Cancelleria della Corte d'appello di Trieste. L'ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello di Trieste con modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.