DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1654

Type DPR
Publication 1962-08-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 23 gennaio 1962 per il finanziamento di due posti di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano.

Art. 2

Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di due discipline chimiche in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano, nella tabella D) annessa ai predetto testo unico e, successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SEGNI GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte del conti, addi' 6 dicembre 1962

Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 65. - VILLA

Istituzione di professore di ruolo insegnamenti chimici per la facolta' di Milano- art. 1

REPERTORIO N. 322 Istituzione di due posti convenzionati di professore di ruolo di insegnamenti chimici presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano. REPUBBLICA ITALIANA Il ventitre gennaio millenovecentosessantadue, nella sede del Rettorato del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 32, avanti a me dott. Antonio Montiglio, direttore amministrativo del Politecnico di Milano, delegato con decreto rettorale in data 16 maggio 1940, n. 398, a redigere e ricevere atti dei contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione del politecnico, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei testi noti ed idonei a termini di legge: sig.na Fernanda Cavallazzi, nata a Milano il 9 settembre 1909 e domiciliata a Milano, piazza Grandi, n. 5, impiegata; sig.na Mirella Terenghi, nata a Milano il 9 ottobre 1936 e domiciliata a Milano, via Trincea delle Frasche, n. 2, impiegata; sono comparsi personalmente i signori: ing. Piero Giustiniani, nato a San Miniato (Pisa) il 30 maggio 1900, amministratore delegato della Societa' "Montecatini i, con sede in Milano in largo G. Donegani n. 1-3, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Societa' i Montecatini i medesima, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 15 settembre 1961, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera A); prof. dott. ing. Gino Bozza, nato a Firenze il 10 febbraio 1899, rettore e legale rappresentante del Politecnico di Milano, con sede in piazza Leonardo da Vinci, n. 32, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione del Politecnico con deliberazione in data 2 ottobre 1961, che in copia conforme si allega sotto la lettera B), persone tutte della, cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo. Premesso che in relazione agli sviluppi crescenti delle attivita' industriali chimiche e alla rapida evoluzione della tecnica che in questo campo, piu' che in ogni altro, si svolge con ritmo straordinariamente accentuato, assume ognora maggiore importanza e carattere di urgenza ampliare il numero dei posti di professore universitario di ruolo da assegnare presso il Politecnico di Milano a cattedre atte alla formazione di laureati in ingegneria chimica in grado di rispondere, con la loro preparazione, anche alle richieste ed esigenze dell'industria chimica; che la Societa' "Montecatini", nell'intento di dare un effettivo contributo al progresso degli studi tecnici ai fini di cui sopra, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione in data 15 settembre 1961, ha preso l'iniziativa di fornire i mezzi necessari per l'istituzione presso il Politecnico di Milano di due posti di professore di ruolo da assegnarsi a cattedre di insegnamenti chimici; che il Consiglio della facolta' di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del politecnico di Milano hanno esaminato ed approvato, con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti delle rispettive compenze, la proposta predetta di istituzione, mediante convenzione con la Societa' "Montecatini", di due posti di professore di ruolo riservati ad insegnamenti chimici; tutto cio' premesso, i signori predetti, come sopra costituiti, stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso il Politecnico di Milano, a norma dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di professore di ruolo, assegnati dallo Stato alla Facolta' di ingegneria, saranno istituiti due posti di professore di ruolo, da assegnarsi ciascuno ad una cattedra di disciplina chimica del triennio di applicazione in ingegneria chimica che sara' determinata dal Consiglio della facolta' di ingegneria previo accordo con la "Montecatini" - Societa' generale per l'industria mineraria e chimica. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e scientifica, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto potra' essere assegnato a cattedre diverse.

Istituzione di professore di ruolo insegnamenti chimici per la facolta' di Milano-art. 2

Art. 2. La Societa' "Montecatini" assume obbligazione di versare annualmente al Politecnico di Milano per il mantenimento dei posti di cui all'art. 1, dalla data della nomina o del trasferimento dei titolari del posti stessi, il contributo di L. 3.000.000 (lire tremilioni), per ciascun posto, pari all'importo della spesa media annuale prevista per un posto di professore di ruolo universitario. Il versamento della somma predetta, nella sua totalita', sara' effettuato, per la prima volta rispetto a ciascun posto, dopo la nomina ed il trasferimento del titolare del posto stesso e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Istituzione di professore di ruolo insegnamenti chimici per la facolta' di Milano-art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico del professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di L. 3.000.000 (lire tremilioni) risultasse inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato, ai sensi del successivo art. 7, la somma dovuta per ciascun professore di ruolo titolare di una cattedra di cui all'art. 1, la Societa' "Montecatini" versera' annualmente al Politecnico di Milano la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Istituzione di professore di ruolo insegnamenti chimici per la facolta' di Milano-art. 4

Art. 4. Rispetto ad ogni posto di ruolo la presente convenzione avra' vigore per venti anni dalla nomina o dal trasferimento del titolare e si riterra' tacitamente prorogata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Istituzione di professore di ruolo insegnamenti chimici per la facolta' di Milano-art. 5

Art. 5. Per ciascun posto di professore di ruolo la presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla sua scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In questi casi i posti di professore di ruolo convenzionali si intenderanno senz'altro soppressi ed i titolari delle cattedre cesseranno immediatamente dal servizio.

Istituzione di professore di ruolo insegnamenti chimici per la facolta' di Milano-art. 6

Art. 6. La Societa' "Montecatini" si obbliga inoltre a versare al Politecnico di Milano, per ciascun posto di professore di ruolo, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 600.000 (lire seicentomila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza. La Societa' "Montecatini" si obbliga, altresi', ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 3.

Istituzione di professore di ruolo insegnamenti chimici per la facolta' di Milano-art. 7

Art. 7. Il Politecnico di Milano, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ai titolari dei posti di insegnamenti chimici nel loro Importo al lordo di ogni ritenuta. Il Politecnico medesimo versera' altresi' annualmente allo - Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', le somme previste dal precedente art. 6 per gli effetti suindicati.

Istituzione di professore di ruolo insegnamenti chimici per la facolta' di Milano-art. 8

Art. 8. La presente convenzione diverra' esecutiva, quando sara' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa ed istituira' i due posti di professore di ruolo. La convenzione medesima, stipulata nell'interesse del Politecnico di Milano, sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro, a sensi dell'art. 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1963, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1963-08-31;1592). Questo atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti, che lo approvano e sottoscrivono con i testi di un funzionario delegato agli atti e contratti del Politecnico di Milano. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti, che dichiarano di averne piena conoscenza. L'atto consta di tre fogli, scritti su sette pagine e quanto qui della presente pagina da persona di mia fiducia. F.to: Piero GIUSTINIANI F.to: Gino BOZZA F.to: Fernanda CAVALLAZZI, teste F.to: Mirella TERENGHI, teste Il funzionario rogante F.to: Antonio MONTIGLIO Registrato a Milano - Atti pubblici il 29 gennaio 1962 al n. 28932. Mod. 1°, vol. 1372. Esatte lire (gratis). Il direttore. F.to: G. VASSALLO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.