DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1663

Type DPR
Publication 1962-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, numero 1592, e, successive modificazioni ed integrazioni Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 28 dicembre 1961, n. 35, della Regione siciliana integrata dalla successiva legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Palermo il 17 aprile 1962 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Neuropsichiatria infantile", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e, ai sensi dell'art. 1 (sub-art 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465; un posto di assistente ordinario riservato alla, cattedra medesima, in aggiunta un, la a quelli di ruolo organico assegnati predetta Facolta' base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3

I contributi annui a carico della Regione siciliana, vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.800.000 (tremilioniottocentomila) e lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 ed in lire 760.000 (settecentosessantamila) e lire 360.000 (trecentosessantamila) per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare, ai titolari dei posti stessi.

Art. 4

L'Universita' di Messina si obbliga a versare annualmente allo Stato, l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti di cui al precedente art. 2, oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, dei titolari medesimi, previsti dall'art. 3.

Art. 5

Qualora le convocazioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, i posti di cui all'art. 2 saranno senz'altro soppressi con la conseguente e cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.

Art. 6

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsioni dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SEGNI GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1962

Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 85. - VILLA

Convenzione istituzione cattedra Neuropsi di psichiatria infantile Messina- art. 1

Convenzione per la istituzione della cattedra di "Neuropsi" di psichiatria infantile" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Messina. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantadue, il giorno diciasette del mesi di aprile, alle ore 9,30 in Palermo nell'ufficio dell'assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata 11, innanzi a me dott. Nicola Grillone di Giovanni nato a Caserta il 13 febbraio 1933, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti tratti per conto dell'Assessorato per per la pubblica istruzione della Regione siciliana, giusta decreto assessoriale del 9 agosto 1961, n. 885, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1961, registro n. 1, foglio n. 135. Sono presenti: a) l'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblicazione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato in Palermo, via Sgarlata n. 11; b) l'on. avv. prof. Vincenzo Michele Trimarchi, ordinario presso l'Universita' di Messina, nato a Santa Teresa (Messina), l'11 ottobre 1914, domiciliato per la carica l'Universita' di Messina che dichiara di intervenire legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Messina essendo autorizzato alla stipula di esso atto, come deliberazione del Consiglio di amministrazione di amministrazione della stessa Universita' in data 3 aprile 1962 che, segnata di lettera "allega al presente atto; i) il prof. dott. Lelio Rossi, nato a Palermo il 4 settembre 1898, direttore regionale presso l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, il quale e' presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo; d) il dott. Francesco Matteo, nato a Palermo il 3 aprile 1914, ispettore centrale presso l'Assessorato regionale pubblica istruzione, ii quale e' presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio Idoneo; premesso: che con legge regionale n. 35 del 28 dicembre 1961, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale i della Regione, parte 1ª, n. 2, del 13 gennaio 1962, e' stata autorizzata la stipula di una convenzione per la istituzione di una cattedra di Neuropsichiatria infantile presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina, a modifica della legge regionale n. 31 del 4 aprile 1955; che l'art. 2 della legge n. 35 del 28 dicembre 1961 prevede che all'art. 3 della legge 4 aprile 1955, n. 31, e' aggiunto il seguente comma: "Per quanto non previsto nella seguente legge si applicano in quanto compatibili le norme della legge regionale 22 giugno 1956, n. 35"; che alla copertura delle maggiori spese derivanti dalla applicazione della legge regionale sopra indicata e' stato provveduto con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale - della Regione siciliana il 13 gennaio 1962; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia (allegato "B") il Senato accademico (allegato "C") ed il Consiglio di amministrazione (allegato "A") dell'Universita' di Messina hanno accettato la istituzione di detta cattedra, salva l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. I comparenti suddetti della cui identita' personale io sono certo, con l'assistenza dei sopracitati testimoni, al fine di dare esecuzione alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Messina e' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 1000, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in conformita' alle disposizioni tutte di cui alla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 35, integrata con legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36, in aggiunta ai posti in organico un posto di ruolo da destinare alla cattedra di Neuropsichiatria infantile.

Convenzione istituzione cattedra Neuropsi di psichiatria infantile Messina- art. 2

Art. 2. Ai sensi dell'[art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1961-12-28;35~art2), e della successiva [legge regionale 28 dicembre 1961, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1961-12-28;36), l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Messina la somma annua occorrente per il funzionamento del posto di ruolo di cui al precedente articolo nella somma annuale corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del titolare della cattedra dovranno essere operate, per disposizione di legge in conto entrate del Tesoro. L'erogazione della detta somma sara' corrisposta con decorrenza dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio del professore di ruolo che sara' assunto alla Cattedra stessa per pubblico concorso.

Convenzione istituzione cattedra Neuropsi di psichiatria infantile Messina- art. 3

Art. 3. Le somme di cui all'articolo precedente n. 2 saranno corrisposte all'Universita' di Messina entro il primo semestre di ciascun anno accademico.

Convenzione istituzione cattedra Neuropsi di psichiatria infantile Messina- art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Messina assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della Cattedra comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio detto titolare dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.

Convenzione istituzione cattedra Neuropsi di psichiatria infantile Messina- art. 5

Art. 5. L'Assessore regionale per la pubblica istruzione assume l'impegno di aumentare la somma di cui al precedente articolo n. 2, in relazione al fabbisogno derivante da scatti di stipendio o di progressione di carriera o di eventuali miglioramenti del trattamento economico e di quello di quiescenza che fossero disposti con legge dello Stato a favore dei professori titolari di cattedra delle Universita' degli studi della Repubblica.

Convenzione istituzione cattedra Neuropsi di psichiatria infantile Messina- art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio del professore titolare della Cattedra. La presente convenzione e' rinnovabile per un ulteriore periodo di anni venti su richiesta delle parti contraenti da effettuarsi durante il ventesimo anno della sua validita'.

Convenzione istituzione cattedra Neuropsi di psichiatria infantile Messina- art. 7

Art. 7. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo o per qualsivoglia motivo i contributi previsti, il posto istituito dalla presente convenzione si intendera' soppresso con la conseguente cessazione del servizio del titolare. In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entita' della liquidazione e la causa che determino' l'estinzione del rapporto d'impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana versera' allo Stato l'eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare della cattedra.

Convenzione istituzione cattedra Neuropsi di psichiatria infantile Messina- art. 8

Art. 8. La presente convenzione, perche' stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera, con esenzione di ogni tassa. Essa diventera' esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del decreto presidenziale che ne disporra' l'approvazione. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. F.to: Gaetano LO MAGRO " Vincenzo Michele TRIMARCHI, nella qualita' " L. ROSSI " F. MALLEO " Nicola GRILLONE, ufficiale rogante E' copia conforme all'atto originale che si conserva presso l'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana. Palermo, addi' 8 maggio 1962 L'Ufficiale rogante Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addi' 3 maggio 1962 al n. 1832, registro n. 1, volume 71-M.

Convenzione istituzione assistente Neuropsi di psichiatria infantile Messina- art. 1

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