DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1664
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, modificato con regio decreto 24 ottobre 1940, n. 1905, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 137 , relativo alla Scuola di specializzazione in Malattie del sangue, rene e ricambio il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno non potra' essere superiore a venti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 69. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, modificato con regio decreto 24 ottobre 1940, n. 1905, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 137, relativo alla Scuola di specializzazione in Malattie del sangue, rene e ricambio il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno non potra' essere superiore a venti".
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 69. - VILLA
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