DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1664

Type DPR
Publication 1962-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, modificato con regio decreto 24 ottobre 1940, n. 1905, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 137 , relativo alla Scuola di specializzazione in Malattie del sangue, rene e ricambio il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno non potra' essere superiore a venti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1962

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 69. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, modificato con regio decreto 24 ottobre 1940, n. 1905, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 137, relativo alla Scuola di specializzazione in Malattie del sangue, rene e ricambio il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno non potra' essere superiore a venti".

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1962

Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 69. - VILLA

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