LEGGE 22 novembre 1962, n. 1677
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le provvidenze di cui all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse per gli acquisti di macchine agricole intervenuti dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1961, anche quando le domande di contributo sono state presentate posteriormente alla data di acquisto, semprechè le domande stesse siano pervenute al competente organo entro il 31 marzo 1962. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1962 SEGNI FANFANI - RUMOR - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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