LEGGE 29 novembre 1962, n. 1680
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione, le quote aventi per oggetto i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi e devolute a coloro che sono agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del, nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame. L'esenzione è parimenti concessa alle eredi o legaterie sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica. Il valore esentato non può comunque superare lire 6.000.000 per ogni beneficiario se questi sono più di due e lire 10.000.000 complessivi in ogni altro caso. Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprietà derivante dalle successioni esenti da imposta, a mente del presente articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000. Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto mortis causa, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione.
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